Falconeria

Codice di condotta

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premessa

La collaborazione all’interno del Coordinamento delle Associazioni proponenti la candidatura UNESCO della Falconeria (Circolo Falconieri d’Italia, UNCF, FIF, OFI, Fondazione Lanario) ha portato alla redazione ed approvazione di un testo condiviso che stabilisca i principi inderogabili ed ispiratori per ogni falconiere italiano. La redazione del testo ha previsto una fase di valutazione critica dei codici etici già approvati dalle Comunità di falconieri di altri stati esteri (es. USA, Spagna, UK) ed ha visto il coinvolgimento attivo di tutte le Associazioni del coordinamento UNESCO e di altre figure indipendenti della Comunità dei falconieri italiani.

Si sottolinea come il Codice di condotta della Falconeria italiana sia conforme ai 12 Ethical Principles for Safeguarding Intangible Cultural Heritage, approvati dalla 10° sessione del Comitato Intergovernamentale dell’UNESCO (Windhoek, Namibia, 2015).

il codice di condotta della falconeria italiana

È adottato dalle associazioni di Falconeria italiane che hanno sostenuto il riconoscimento della Falconeria, quale Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, il seguente Codice di condotta.

La Falconeria è l’arte tradizionale di catturare prede selvatiche nel loro ambiente naturale per mezzo di rapaci addestrati.

È dovere del falconiere rispettare e sostenere questa definizione.

Il falconiere deve:

  1. garantire al rapace il massimo benessere attraverso i più elevati livelli qualitativi di stabulazione, equipaggiamento ed alimentazione. Il benessere del rapace deve prevalere su qualsiasi altra considerazione. Allo stesso modo, il falconiere farà ogni sforzo per curare un rapace malato o ferito;
  2. rispettare le prede ed evitare che siano sottoposte a inutili sofferenze dopo la cattura;
  3. promuovere lo studio, il benessere e la salvaguardia dei rapaci in cattività e delle popolazioni selvatiche;
  4. detenere solo rapaci che, per specie e numero, riesce a far volare e cacciare con regolarità;
  5. prendere tutte le misure disponibili per ridurre al minimo la perdita dei rapaci utilizzando almeno un apparato telemetrico;
  6. fare ogni sforzo nel recupero del rapace eventualmente smarrito, anche di un altro falconiere;
  7. non rilasciare deliberatamente rapaci ibridi o di specie aliene in natura;
  8. promuovere il rispetto e la collaborazione all’interno della comunità dei falconieri locale, nazionale e internazionale. Allo stesso modo deve condividere con la comunità dei falconieri, in modo trasparente, ogni iniziativa o proposta destinata alle autorità competenti nel settore che possa interessare l’esercizio della Falconeria;
  9. osservare sia gli obblighi morali che legali, quali le leggi e le altre norme regionali, nazionali e dei paesi stranieri ove si trova che riguardano il possesso e il commercio dei rapaci e l’attività venatoria;
  10. sostenere pienamente il lavoro delle Autorità Competenti coinvolte nelle indagini e nel perseguimento di individui che potrebbero essere colpevoli di reati che riguardano il possesso e il commercio dei rapaci e l’attività venatoria;
  11. conservare, valorizzare e tramandare alle generazioni future il patrimonio culturale immateriale e storico della Falconeria;
  12. trasmettere l’arte della Falconeria, in maniera rispettosa di questo Codice, al neofita che dimostri passione e impegno;
  13. curare ogni rappresentazione pubblica, divulgazione e dichiarazione, anche attraverso i mezzi di comunicazione compresi i social network, di qualsiasi aspetto della Falconeria, sia all’interno sia all’esterno della comunità dei falconieri, in modo che essa sia sempre corretta, corrispondente a questo Codice, rispettosa delle persone e tale da non nuocere alla comunità dei falconieri.

Le associazioni di Falconeria italiane riconoscono l’importanza della riproduzione in cattività come fonte significativa di rapaci, sia per la Falconeria sia, quando necessario, per le azioni di ripopolamento/reintroduzione a fini conservazionistici delle popolazioni selvatiche.

Il falconiere e il neofita che acquistano o ricevono il rapace si impegnano a seguire questo Codice.

La verifica dell’attuazione di questo Codice spetterà alle associazioni di Falconeria italiane coinvolte nel riconoscimento UNESCO e a tutte quelle associazioni ed eventuali individui che lo adotteranno. Ad esse, chiunque potrà segnalare ogni inadempienza del presente Codice. Le associazioni, secondo i rispettivi statuti, valuteranno e sanzioneranno eventuali inadempienze.

Progetto finanziato a valere sui fondi – Legge 20 febbraio 2006, n. 77. “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella “lista del patrimonio mondiale”, posti sotto la tutela dell’UNESCO”